DIGITAL SHOP, con la finalità di elevare il proprio standard di soddisfazione, protezione e tutela del consumatore, nel rispetto del proprio codice etico di “Buone Pratiche Commerciali”, con l’obiettivo di evitare e/o risolvere amichevolmente ogni eventuale criticità che dovesse insorgere con la propria clientela, recependo quanto alle direttive in materia di ADR (Alternative Dispute Resolution) e ODR (Online Dispute Resolution), pur NON essendo un operatore e NON trattando prodotti/servizi su cui è obbligo la conciliazione/mediazione, istituisce quale prima azienda privata italiana un proprio innovativo ed esclusivo servizio di definizione delle controversie denominato “AREA VERDE”.
A far data 3 settembre 2015 è entrato in vigore il nuovo D.Lgs del 06/08/2015 n. 130. Con ciò il legislatore da un insieme di previsioni che si innestano all’interno del Codice del consumo (D.Lgs 206/2005). Ha quindi recepito l’importanza di consentire al consumatore una trattazione delle proprie problematiche attraverso la composizione alternativa delle controversie al di fuori delle aule giudiziali.
DIGITAL SHOP è quindi stata pioniere!
L’utente per ogni propria esigenza è quindi invitato a scrivere o contattare l’azienda al n. 049.775777 e richiedendo la definizione del proprio problema. Nel caso non trovasse soddisfazione, autonomamente o con il supporto di un’associazione o un proprio professionista, può accedere alla PROCEDURA GRATUITA della:
– CONCILIAZIONE PARITETICA
La procedura della “CONCILIAZIONE PARITETICA” è gratuita per il Consumatore. La gratuità non pregiudica la possibilità, da parte delle ASSOCIAZIONI/STUDI, di richiedere, in piena autonomia, una quota d’iscrizione oltre alle eventuali spese e costi postali se necessari.
Con l’obiettivo di promuovere l’uso della conciliazione paritetica quale metodo alternativo, veloce ed economico per la definizione delle eventuali controversie, qualora l’utente sia chiamato a far fronte ai costi di cui sopra, solo nel caso di conciliazioni positivamente concluse con il supporto di ASSOCIAZIONI o PROFESSIONISTI aderenti al “PROTOCOLLO d’INTESA per la CONCILIAZIONE PARITETICA DIGITAL, l’azienda è disponibile a rimborsare l’utente delle eventuali quote/spese documentate fino alla massima somma di € 50,00 lorde.
La scelta dell’azienda di replicare ed estendere i benefici al Consumatore, segue la medesima regola a cui si attiene l’Amministrazione Centrale. Nulla è dovuto, infatti, per conciliazioni non positivamente concluse o in tutti quei casi in cui la domanda formulata risulti infondata, incompleta e comunque non accoglibile.
- Per le ASSOCIAZIONI/AVVOCATI/STUDI. CLICCARE QUI per scaricare ed aderire al “PROTOCOLLO d’INTESA per la CONCILIAZIONE PARITETICA DIGITAL“;
- CLICCA QUI per accedere alla “DOMANDA di CONCILIAZIONE CARTACEA” (ADR);
- CLICCA QUI per accedere alla “DOMANDA di CONCILIAZIONE ONLINE” via web (ODR);
- CLICCA QUI per conoscere le “Associazioni o gli Avvocati/Studi professionali” disponibili ad aiutare gli utenti/consumatori;
- CLICCA QUI per scaricare l’MODULO “RAAD” (Richiesta Accesso agli Atti e Documenti approvato e notificato all’Autorità Garante della Privacy per la Richiesta di Accesso agli Atti e Documenti qualora il Cliente/utente ha smarrito la propria copia del contratto;
- Qualora si voglia utilizzare il modello messo a disposizione dall’Autorità Garante della Privacy, sempre e comunque con copia del documento, è possibile scaricarlo dal seguente LINK.
- CLICCA QUI per scaricare l’ACCORDO per la rateizzazione di quanto dovuto.
GUIDA ALLA NAVIGAZIONE
a seguito riportiamo alcuni collegamenti diretti alle sezioni più visitate
© Copyright DIGITAL SHOP Padova (Italy)
An company managed by Germano Pasquetto http://www.pasquettogermano.com
PROTOCOLLO d’INTESA per la CONCILIAZIONE PARITETICA
Procedura ADR/ODR (Alternative & Online Dispute Resolution procedure) modello sottoposto ad aggiornamenti operativi e di legge.
La Conciliazione Paritetica è un mezzo di risoluzione delle controversie non giudiziale che si svolge attraverso il confronto tra consumatore ed azienda, per il tramite di “conciliatori”. La conciliazione è uno strumento rapido, semplice ed economico a vantaggio di tutte le parti e del sistema giudiziario.
Il presente regolamento è reso disponibile e quindi sottoscrivibile tra la ditta DIGITAL SHOP e qualsiasi associazione o legale/professionista cui l’utente, nella propria e piena autonomia, vorrà supportarsi per esperire al giusto tentativo di definizione bonaria e stragiudiziale delle eventuali controversie.
PREFAZIONE
La DIGITAL SHOP di Germano Pasquetto (d’ora innanzi DIGITAL SHOP) con la finalità di elevare il proprio standard di protezione e tutela del consumatore, nel rispetto del proprio codice etico di “Buone Pratiche Commerciali”, con l’obiettivo di evitare e/o risolvere amichevolmente le eventuali criticità che dovessero insorgere con la propria clientela, nel rispetto delle più rigorose direttive in materia di ADR (Alternative Dispute Resolution) e ODR (Online Dispute Resolution), pur NON essendo un operatore e NON trattando prodotti/servizi su cui è obbligo la conciliazione/mediazione, istituisce un innovativo ed esclusivo servizio di definizione delle controversie denominato “AREA VERDE”.
L’Area Verde e quindi i formulari e la qui trattata procedura di ”Conciliazione paritetica e volontaria” (d’ora innanzi conciliazione), sono strumenti promossi dall’azienda con l’obiettivo di accrescere la qualità dei servizi offerti, meritare la fiducia della propria clientela garantendo un innovativo e gratuito “sportello di assistenza” finalizzato alla massima soddisfazione e alla tutela dei diritti dei consumatori.
Un segnale tangibile della volontà di riconoscere al Cliente una sempre maggiore attenzione, con l’obiettivo di risolvere eventuali controversie, evitando i costi, disagi e lungaggini dell’alea giudiziale.
Con il presente è quindi offerta l’opportunità alle principali ASSOCIAZIONI ed alle loro sedi territoriali, nonché ad ogni altro e diverso studio o professionista competente ed abilitato quali gli avvocati, Studi Legali e Professionali (d’ora innanzi ASSOCIAZIONI/STUDI) di sottoscrivere il presente accordo/protocollo d’intesa finalizzato all’individuazione di soluzioni concrete alle eventuali problematiche tra l’azienda e la propria numerosa clientela, riguardanti, sia questioni di carattere tecnico che commerciale, sia controversie relative ad inadempimenti da parte dell’utente relativi a mancata disdetta e/o rientro delle card/cam come previsto nei contratti di abbonamento alle paytv.
La DIGITAL SHOP quindi, in accordo con le ASSOCIAZIONI/STUDI che vorranno aderire, si rendono massimamente disponibili a guidare le parti alla definizione delle eventuali contestazioni o, nel caso di sospesi di pagamento, a promuovere conciliazioni, transazioni o se necessario rateizzazioni.
La procedura della “CONCILIAZIONE PARITETICA” è gratuita per il Consumatore. La gratuità non pregiudica la possibilità, da parte delle ASSOCIAZIONI/STUDI, di richiedere, in piena autonomia, una quota d’iscrizione oltre alle eventuali spese e costi postali se necessari.
Con l’obiettivo di promuovere l’uso della conciliazione paritetica quale metodo alternativo, veloce ed economico per la definizione delle eventuali controversie, qualora l’utente sia chiamato a far fronte ai costi di cui sopra, solo nel caso di conciliazioni positivamente concluse, la DIGITAL SHOP si rende disponibile a rimborsare le eventuali quote/spese documentate fino alla massima somma di € 50,00 lorde.
La scelta dell’azienda di replicare ed estendere i benefici al Consumatore, segue la medesima regola a cui si attiene l’Amministrazione Centrale. Nulla è dovuto, infatti, per conciliazioni non positivamente concluse o in tutti quei casi in cui la domanda formulata risulti infondata, incompleta e comunque non accoglibile.
Per le formalità di legge, laddove il presente protocollo sia sottoscritto tra la DIGITAL SHOP e un’Associazione aderente e riconosciuta dal CNCU presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per consentire l’accesso ai bandi e quindi agli eventuali contributi previsti per le conciliazioni positivamente concluse, l’azienda si adopererà informando della convenzione e delle conciliazioni positivamente concluse i relativi uffici e/o enti designati dall’Amministrazione Centrale.
Qualsiasi consiglio, modifiche o miglioramenti allo strumento della conciliazione paritetica DIGITAL, può essere trasmessa all’email conciliazione@digitalshopitalia.it Ogni proposta sarà benevolmente accolta e valutata.
PREMESSE
a) DIGITAL SHOP è un’azienda nata dalla semplificazione della società EuroCOM International S.r.l., trasformatasi secondo atti validi e riconosciuti dalla normativa italiana, dapprima in società di persone poi liquidata e continuata dall’unico socio e fondatore Germano Pasquetto;
b) DIGITAL SHOP importa, distribuisce e commercializza prodotti e servizi appartenenti al settore dell’elettronica e delle telecomunicazioni nonché abbonamenti e sistemi di accesso alle PAYTV;
c) DIGITAL SHOP in qualità di mero rivenditore, NON rientra nella categoria di “operatore delle telecomunicazioni” cosi come definito all’art. 1 lett H e art. 2 della Delibera n. 173/07/CONS (sostitutivo della Delibera 182/02/CONS AGCOM), pertanto NON è soggetto all’obbligo della conciliazione/mediazione;
d) DIGITAL SHOP, e prima EuroCOM International S.r.l., pur essendo un semplice rivenditore dei prodotti e dei servizi offerti, gestiti o trasmessi da terzi, qualora necessario, laddove non intervengano opportunamente le case madri, rispettando i più alti standard di tutela del consumatore, è sempre stata e sempre rimane disponibile a definire le eventuali criticità, sia durante che fuori il periodo di garanzia;
e) Nel caso di abbonamenti a paytv, trattandosi di emittenti estere aventi sedi al di fuori del territorio italiano, l’azienda, pur non essendo l’emittente ma un mero rivenditore, nel rispetto della normativa ed ancor più delle raccomandazioni della Comunità Europea, si è dotata di un contratto di abbonamento in lingua italiana che, alla pari di una carta dei servizi, conformemente alle normative vigenti al momento della sottoscrizione, riporta chiaramente e inequivocabilmente i diritti e i doveri delle parti. Il contratto, nei termini di legge, ovverosia 30 gg. prima della scadenza del canone se contratti posteriori alla Legge 40 del 02/04/07 (c.d. decreto Bersani), consente agli utenti/abbonati di formulare valida e puntuale disdetta attraverso l’invio di una raccomandata a.r. così come previsto dalla legge;
f) DIGITAL SHOP anche per contrastare il grave e dannoso fenomeno della pirateria, nel proprio contratto di abbonamento, prescrive l’obbligo di restituire le card/cam assegnate nel termine massimo di 30 giorni DOPO la scadenza di ogni rispettivo canone. Solo nel caso di ritardo o di mancato rientro, l’abbonato, considerato che il listino degli abbonamenti oscilla dalle 400 alle 1000 euro, nel rispetto dell’art. 33 co. 1° lett. f del Codice del Consumo, è tenuto a corrispondere a titolo di penale la somma di euro 100,00 per ogni card/cam indebitamente trattenuta;
g) nel caso d’inadempimento l’abbonato è inoltre contrattualmente tenuto al pagamento delle spese e dei costi per il recupero dei crediti oltre agli interessi nella misura del tasso legale maggiorato del 3%;
h) nei casi ove l’abbonato non ha formulato regolare disdetta o non ha reso le card/cam nei termini del contratto, fermo restando l’obbligo di regolarizzare la propria posizione e quindi di saldare quanto eventualmente sollecitato, DIGITAL SHOP, garantendo la fondatezza delle proprie documentali pretese, è e rimane primariamente disponibile a soluzioni conciliative evitando con ciò i costi ed i disagi delle azioni giudiziali, dialogando quindi con l’utente e/o con le Associazioni o Studi cui questi vorrà supportarsi e concordando se necessario soluzioni personalizzate rateali.
La DIGITAL SHOP, le ASSOCIAZIONI/STUDI che aderiranno al presente protocollo unitamente agli UTENTI/CONSUMATORI che utilizzeranno la procedura di CONCILIAZIONE, si promettono massima trasparenza e disponibilità, ricercando e perseguendo soluzioni bonarie e transattive alle eventuali controversie e cooperando nell’ottica della riduzione dei tempi e dei costi al fine di evitare i maggiori costi e disagi dovuti alla prosecuzione giudiziale delle dispute.
Tutto ciò premesso, tra la DIGITAL SHOP e le ASSOCIAZIONI/STUDI firmatarie del presente protocollo d’intesa, si conviene quanto segue
Art. 1 (Disposizioni generali)
Art. 1.1 – Le prefazione e le premesse fanno parte integrante del presente accordo/protocollo d’intesa.
Art. 1.2 – Le ASSOCIAZIONI/STUDI aderenti in accordo con la DIGITAL SHOP, promuovono nello spirito della Legge 69 del 18/06/2009, del D.Lgs. 28 del 04/03/2010, nonché delle raccomandazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n° 257/98/CE e n° 310/01/CE e del D.Lgs. 206/2005 Codice del Consumo, nonché quanto previsto alla direttiva 2013/11/UE, ed al regolamento (UE) N. 524/2013, e della Legge 7 ottobre 2014 n. 154 e seguenti, la conciliazione quale sistema alternativo per la soluzione delle controversie tra gli utenti/consumatori e l’azienda. Pertanto, le ASSOCIAZIONI/STUDI aderenti, al fine di favorire una rapida ed economica definizione delle eventuali controversie, offrono la propria disponibilità per la realizzazione di procedure di conciliazione regolamentate ai sensi degli artt. 3, 4, 5, 6 che seguono. La conciliazione qui regolamentata è nel suo complesso molto semplice e si caratterizza per:
– la rapidità dei tempi e l’efficacia della soluzione concordata;
– la semplicità di accesso e di svolgimento di ogni singola fase;
– la trasparenza nonché la legalità del procedimento;
– il contraddittorio nonché l’esame obiettivo e l’imparzialità delle specifiche posizioni;
– l’ equità, l’autonomia e l’indipendenza delle parti in ogni fase della procedura;
– la riservatezza e la protezione dei dati.
Art. 1.3 – Si evidenzia che la conciliazione qui regolata nulla ha a che vedere con la negoziazione assistita, sia essa obbligatoria e/o volontaria, di cui alla Legge 162 del 10/11/2014 e seguenti agg.ti.
Art. 1.4 – La conciliazione è una procedura GRATUITA attivabile dagli utenti/clienti/consumatori dell’azienda, indipendentemente dal paese/stato europeo in cui questi risiedono o si trovano. Può essere esperita in forma diretta presso la sede dell’azienda o presso le sedi territoriali delle ASSOCIAZIONI/STUDI aderenti. Può essere trasmessa e quindi attivata sia tramite modulo cartaceo che elettronico, in via telematica con fax, email o PEC.
Art. 1.5 – Le parti riconoscono ed accettano che, qualora gli utenti/consumatori intendano supportarsi per la conciliazione NON ad un’Associazione MA ad un avvocato e/o professionista sottoscrittore del presente protocollo, questo, nel caso sia soggetto a limitazioni o restrizioni dovute all’obbligo di osservanza del proprio codice deontologico, si rende disponibile ad aiutare il consumatore che a lui si rivolgerà limitando la propria attività, mettendo a disposizione la propria segreteria, fornendo guida e chiarimenti, precisando diritti e doveri nel rispetto delle normative con la finalità di guidare le parti alla risoluzione bonaria delle eventuali criticità.
Art. 1.6 – L’avvocato/professionista nel supportare i consumatori che a Lui si rivolgeranno, conviene e riconosce che qualora sia tenuto a limitare il proprio servizio alla mera procedura di conciliazione, è suo compito ed impegno informare gli utenti sull’eventuale restrizione dovuta per non poter assumere altro e diverso incarico professionale qualora in conflitto con quanto stabilito dal proprio codice deontologico.
Art. 2 (Oggetto della conciliazione)
La DIGITAL SHOP intende garantire ai propri utenti/consumatori un luogo di confronto, nel quale gli stessi possano formulare domande, ottenere chiarimenti e delucidazioni e, infine, addivenire ad una risoluzione degli eventuali conflitti con l’azienda. Tali conflitti possono riguardare sia questioni di carattere tecnico che commerciale, sia controversie relative ad inadempimenti per omessa o tardiva disdetta e/o omesso o tardivo rientro della card assegnate nei contratti di abbonamento alle paytv.
Art. 3 (Richiesta di conciliazione)
Art. 3.1 – La procedura può essere attivata direttamente e quindi in proprio dagli utenti/consumatori, o in via diversa con il patrocinio delle ASSOCIAZIONI/STUDI firmatari del presente protocollo. Nel caso l’utente abbia presentato in proprio la domanda di conciliazione, l’azienda con la finalità di garantirgli una giusta e maggiore tutela e consapevolezza dei propri diritti e doveri, potrà guidare lo stesso a supportarsi ad una delle ASSOCIAZIONI/STUDI firmatarie del presente accordo. Nel caso l’utente non provveda autonomamente, l’azienda potrà designare a suo supporto un’ASSOCIAZIONE/STUDIO selezionata con criterio turnario;
Art. 3.2 – La procedura si avvia tramite compilazione, sottoscrizione e trasmissione a mezzo POSTA oppure con FAX o EMAIL o PEC, dello specifico modello “DOMANDA di CONCILIAZIONE”. Il presente protocollo ed i modelli utili alla procedura sono disponibili per il download dal sito web www.digitalshopitalia.it nonché presso le segreterie ed i siti delle ASSOCIAZIONI/STUDI aderenti.
Art. 3.3 – L’utente/consumatore con la sottoscrizione della “DOMANDA di CONCILIAZIONE”, autorizza l’ASSOCIAZIONE/STUDIO ad accedere e trattare i propri dati personali, conferendo incarico a conciliare la controversia cui la procedura si riferisce. Tale delega, espressa nella domanda di conciliazione, costituisce con quanto all’allegato A del presente protocollo, informativa scritta ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003.
Le ASSOCIAZIONI/STUDI che rappresentano l’utente/consumatore si impegnano a garantire la tutela e l’esercizio dei diritti dello stesso come previsto all’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
Art. 4 (Procedura di conciliazione)
Art. 4.1 – La conciliazione viene affidata a soggetti abilitati, competenti, designati e riconosciuti dalle parti (a seguito conciliatori). Il tentativo di Conciliazione è quindi esperito da una commissione di conciliazione formata pariteticamente, da un esponente dell’Associazione/studio (Conciliatore), e da un esponente/responsabile o da un legale nominato dalla ditta DIGITAL SHOP (Conciliatore).
Art. 4.2 – La procedura deve compiersi entro 30 (trenta) giorni dal suo avvio. In casi straordinari, dandosene conoscenza per iscritto, le parti possono convenire più proroghe del termine ognuna di ulteriori 30 (trenta) giorni, fermo restando che la procedura dal suo avvio, non potrà prolungarsi oltre i 3 (tre) mesi dal ricevimento da parte della DIGITAL SHOP della domanda di conciliazione.
Art. 4.3 – I conciliatori, assunte le informazioni ed i documenti utili, sentite e raccolte per iscritto le ragioni delle parti, qualora sia identificata una proposta di soluzione della questione, redigono un documento contenente la proposta di composizione amichevole della controversia, sottoposta alla DIGITAL SHOP e all’utente/consumatore per la valutazione e la necessaria sottoscrizione.
Art. 4.4 – I conciliatori che hanno accesso ai dati e alla documentazione, si impegnano a trattarli in via confidenziale come informazioni riservate.
Art. 4.5 – In caso di mancato accordo o mancata sottoscrizione ed approvazione dell’accordo di conciliazione entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, la proposta di definizione si intende non approvata ed il tentativo di conciliazione fallito.
Art. 4.6 – Durante lo svolgimento della procedura di conciliazione le cui comunicazioni per gli effetti di legge sono valide ai fini dell’interruzione della prescrizione, le parti convengono siano sospese le iniziative giudiziali.
Art. 5 (Effetti della conciliazione)
Se la procedura ha esito positivo viene redatto l’accordo/verbale di conciliazione, che contiene espressa indicazione dei tempi e dei modi di adempimento delle obbligazioni contenute ed ha efficacia ai sensi dell’art. 1965 e ss. del codice civile. Nel caso in cui le parti siano pariteticamente assistite da avvocati, nel rispetto del D.Lgs 28 del 04.03.10 e della Legge 98 del 09.08.13 e seguenti, il verbale uniformato, trattato e sottoposto agli adempimenti di legge, costituisce titolo esecutivo.
Le parti altresì si conformano a quanto previsto all’art. 7 del D.M. del 18 ottobre 2010, n. 180, comma 2, lett. C (aggiornato con le modifiche del DM 145/11 e del DM 139/14 e seguenti). E’ quindi riconosciuta la derogabilità del luogo ove si svolge il procedimento ed è parimenti riconosciuta la possibilità per ambo le parti di avvalersi delle strutture, del personale, dei mediatori e dei conciliatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
Art. 6 (Rapporto e condizioni tra DIGITAL SHOP, ASSOCIAZIONI/STUDI ed UTENTI)
Art. 6.1 – Nel caso il protocollo e le relative conciliazioni siano concluse da ASSOCIAZIONI aderenti al CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico), DIGITAL SHOP si rende disponibile ad accreditare sia la convenzione che le conciliazioni concluse presso gli enti designati dall’Amministrazione Centrale e ciò per consentire l’accesso ai bandi e agli eventuali contributi previsti per le procedure di conciliazione positivamente concluse.
Art. 6.2 – La conciliazione è una procedura GRATUITA per il Consumatore. La gratuità non pregiudica la possibilità, da parte delle ASSOCIAZIONI/STUDI, di richiedere in piena autonomia una quota d’iscrizione all’utente. Rimangono a carico del consumatore le spese e gli eventuali costi postali che le ASSOCIAZIONI/STUDI hanno dovuto sostenere nell’interesse dell’utente.
Art. 6.3 – Rilevando che le eventuali spese ed i costi per l’iscrizione potrebbero rappresentare un limite all’uso e alla diffusione dello strumento della conciliazione, DIGITAL SHOP si rende disponibile a rimborsare l’utente facendosi personalmente carico delle eventuali quote/spese di segreteria che lorde e documentate, non potranno essere comunque superiori ad € 50,00 omnia. Come per quanto avviene per i contributi erogati dall’Amministrazione Centrale, nulla è dovuto nel caso di conciliazioni non concluse positivamente o in tutti i casi ove la domanda risulti infondata, incompleta e comunque non accoglibile.
La disponibilità dell’azienda nel rifondere gli eventuali costi/iscrizioni, concretizza la massima disponibilità ed attenzione della DIGITAL SHOP nel favorire e prediligere metodi alternativi, veloci ed economici (ADR/ODR) per la definizione delle eventuali controversie con il proprio cliente.
Art. 6.4 – Nel caso in cui il presente sia sottoscritto tra la DIGITAL SHOP ed uno Studio o professionista abilitato ed iscritto ad un albo/registro (avvocato/studio legale e/o professionale), qualora questi per una qualsiasi ragione abbia la necessità di sospendere/cancellare la propria attività, si obbliga a recedere formalmente dal presente accordo nel termine massimo di 5 giorni dall’avvenuta sospensione/cancellazione. Parimenti, nel medesimo termine il professionista si obbliga ad informare gli eventuali utenti/consumatori dallo stesso seguiti, affinché questi, possano correttamente supportarsi a diversa ASSOCIAZIONE/STUDIO.
Art. 7 (Disposizioni finali)
Art. 7.1 – Il presente protocollo d’intesa disciplina la procedura di conciliazione volontaria e paritetica ed è equamente sottoposto per la Sua valutazione/adesione/accettazione ad ogni Associazione o studio legale e professionale, cui l’utente/consumatore vorrà liberamente ed autonomamente supportarsi;
Art. 7.2 – Fatto salvo quanto previsto all’. 6.4 oltre alle eventuali modifiche ed aggiornamenti di legge che si renderanno necessarie anche in futuro, il presente accordo/protocollo ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e si ritiene tacitamente rinnovato, di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi formalmente tramite raccomandata a/r o PEC con un preavviso di almeno 90 giorni.
Art. 7.3 – La procedura di conciliazione è da ritenersi applicabile, disponibile ed operativa su tutto il territorio italiano ed in tutti i paesi membri della Comunità Europea.
Allegato A – Informativa PRIVACY per l’espletamento del servizio di conciliazione (D.Lgs. 196/03)
Allegato B – Modulo DOMANDA di CONCILIAZIONE (staccata dal presente protocollo)
Le parti, letto confermato e sottoscritto approvano il presente protocollo i suoi 7 articoli ed i relativi allegati
ALLEGATO A
Informativa PRIVACY per l’espletamento del servizio di conciliazione (D.Lgs. 196/03)
L’utente/consumatore acconsente che i propri dati personali siano trattati dalla DIGITAL SHOP in qualità di titolare del trattamento, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di Protezione dei dati personali), per le finalità di cui al presente protocollo d’intesa e con le modalità ivi indicate. L’utente/consumatore, inoltre, autorizza al trattamento dei propri dati anche il rappresentante dell’ASSOCIAZIONE/STUDIO incaricato di esaminare il proprio caso. Il consenso al trattamento consiste nell’autorizzazione che, sia la DIGITAL SHOP che le ASSOCIAZIONI/STUDI, possano trattare i dati personali raccolti anche mediante moduli e documenti, informazioni e altro che riguardino l’utente, pertinenti o utili all’esame del proprio caso. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che i dati ed i documenti forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività di Conciliazione, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento possono prevedere l’utilizzo di strumenti automatici idonei ad elaborarli, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, anche insieme a dati riferiti ad altri soggetti. Tali dati, che saranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, previa verifica di compatibilità con la normativa eventualmente regolante la singola iniziativa, nell’ambito del quale tali dati sono stati raccolti, vengono conservati dall’Azienda. In particolare, potranno essere comunicati: a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della DIGITAL SHOP e delle ASSOCIAZIONI/STUDI (tenuta contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informativi); ad istituti bancari, per incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dell’incarico; in tutti i casi previsti dalla legge. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, tra cui, in particolare, il diritto di conoscere i dati personali registrati, ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, opporsi a trattamenti di dati illegittimi o effettuati per fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette, comunicazione commerciale interattiva. Come risulta dalle finalità della raccolta dati, il conferimento è facoltativo, tuttavia, in assenza di consenso al trattamento, il servizio di conciliazione non potrà essere fornito. Titolare del trattamento dei dati forniti è la ditta DIGITAL SHOP di Pasquetto Germano con sede in Via Jacopo Avanzo, 45 – 35132 Padova e l’ASSOCIAZIONE/STUDIO incaricata dall’utente/consumatore nella figura del responsabile. Ai suddetti responsabili sarà possibile rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e per conoscere i nominativi degli eventuali, ulteriori responsabili del trattamento.
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