IMPORTANTE – LEGGERE CON ATTENZIONE
La EuroCOM International S.r.l. (ora Digital Shop di Pasquetto Germano) è la più grande azienda italiana dopo SKY e MEDIASET a gestire un proprio portafoglio di abbonati alle PAY-TV.
Negli anni, l’imprenditore con le sue aziende ha distribuito oltre 400.000 abbonamenti in tutto il territorio europeo, circa 100.000 in italia…
Gran parte degli abbonati (più del 90%) ha regolarmente disdettato e rientrato le card/cam assegnate. Una percentuale definibile “fisiologica” risulta essere inadempiente in quanto persiste a non formalizzare disdetta ed a non rientrare le card assegnate. Talvolta il motivo che porta l’abbonato a non rendere le CARD/CAM è dovuto al fenomeno della “pirateria”, ovverosia alla possibilità di poter manomettere le card/cam “programmandole” con il fine di “crackarle” e quindi godere della visione alle emittenti senza pagare il regolare canone di abbonamento.
Ovviamente come tutte le aziende commerciali, anche la nostra NON ha interesse e convenienza a promuovere azioni giudiziali nei confronti dei propri clienti o abbonati.
E’ per questo che DIGITAL SHOP, predilige sollecitare il pagamento di quanto dovuto, con diffide a mezzo posta ordinaria e raccomandata nei casi in cui si renda necessario interrompere i termini della prescrizione.
Giusto precisare che la prescrizione per ciò che deve pagarsi periodicamente secondo quanto l’art. 2948 c.c. è di norma quinquennale, i CANONI invece come avviene per il canone RAI sono soggetti a prescrizione DECENNALE art 2946 c.c. – Cassazione (sent. n. 18432/ 2005).
E’ inoltre DECENNALE la prescrizione relativa all’inadempimento di contratti “di acquisto una tantum”, rinnovabili salvo disdetta nei termini di legge, e che hanno ad oggetto la fruizione di uno o più servizi a fronte del pagamento anticipato di un prezzo (canone), tanto più quando il contratto è tra un privato ed un rivenditore (non quindi un’emittente), come la ns. azienda che NON ha la falcoltà di modificare/interrompere il servizio.
E’ DECENNALE la prescrizione per quanto alle PENALI conseguenti il mancato e/o tardivo rientro delle CARD, delle CAM e della tecnologia affidata all’abbonato per la visione.
E’ inoltre DECENNALE la prescrizione per quanto ai DANNI derivanti da RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE.
Nel dubbio ed a superamento di ogni eccezione, la ns. azienda sollecita il pagamento di quanto dovuto con raccomandate ogni 2/4 anni, aggiornando la pretesa con l’addebito degli interessi previsti a contratto (3% oltre tasso legale), oltre alle eventuali maggiorazioni fiscali ed ai costi per il recupero dei crediti.
Giusto precisare che la prescrizione si interrompe e si rinnova ogni qualvolta una raccomandata viene RESPINTA o lasciata in GIACENZA, anche non ritirandola o anche non rispondendovi.
Molti utenti pensano infatti che non ritirare la lettera, respingerla, “star zitti o lasciar correre”, cancelli il debito.
Ovviamente così non è anzi!
Persistendo nell’inadempimento o trasmettendo inconferenti ed infondate contestazioni comporta la maturazione delle maggiori spese e degli interessi previsti a contratto.
Vi è di più, le ns. ultime raccomandate e quelle dei nostri legali non sono più dei semplici solleciti di pagamento.
Con esse l’azienda offre quanto previsto al D.Lgs 130/2015 (Conciliazione) e L. 162/2014 (negoziazione assistita). Vanno quindi informati i consumatori che per effetto delle novelle legislative, i Giudici possono valutare il comportamento delle parti inadempienti e gravare sulla parte che rifiuta/ostacola o non tenta una definizione bonaria ed alternativa delle controversie.
Con ciò i Giudici possono decidere anche nel rispetto dell’art. 4 comma 1° Legge 162/2014 sanzionando il comportamento della parte ed applicando maggiori spese anche nel rispetto degli artt. 96 e/o 642 c.p.c.
Purtroppo, l’elevato numero di abbonati e la fisiologica percentuale di utenti inadempienti, con la sopravvenuta crisi economica, sta costringendo sempre più l’azienda a doversi attivare anche con il recupero attraverso l’assegnazione delle pratiche ad Avvocati che, al persistere dell’inadempimento, ricevono mandato a procedere giudizialmente.
Fino al 2016 infatti l’azienda ha promosso poche azioni giudiziali, talvolta coltivate solo perché costretta da “temerari utenti” a costituirsi in giudizio. Abbiamo quindi favorito la definizione delle controversie attraverso una costosa ed onerosa attività stragiudiziale consentendo agli abbonati inadempienti di definire le loro posizioni con STRALCI o PAGAMENTI RATEALI.
Nell’ultimo periodo, sempre forse per la crisi, si sono però verificati numerosi “COMPORTAMENTI SCORRETTI” da parte di alcuni PROFESSIONISTI e/o AZIENDE PRIVATE che “ILLEGITTIMAMENTE e CONTRO GLI INTERESSI dei CONSUMATORI” guidano questi a persistere nell’inadempimento talvolta facendo credere a questi che non rispondendo ai solleciti o peggio, trasmettendo INFONDATE DIFFIDE, possono evitare di pagare quanto invece è contrattualmente dovuto.
Tali comportamenti sono LESIVI dell’interesse del consumatore e, se fatti da chi si propone di tutelarlo, traendo da ciò un compenso, un vantaggio o un beneficio economico in qualsiasi forma, è senza ombra di dubbio contrario alla Legge perché, è su esposto dell’utente, palesemente ravvisabile una sequenza di reati tra cui sicuramente il reato di truffa art. 640 c.p.
Tali comportamenti è il caso di sottoporli al vaglio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM affinché prenda i dovuti provvedimenti nei confronti delle aziende e/o associazionie o professionisti che con pratiche commerciali scorrette e/o comportamenti lesivi del consumatore arrecano a questo un pregiudizio e/o un maggior danno anche dovuto alla maturazione di maggiori costi ed interessi relativi ai propri inadempimenti. (clicca qui per vedere un esempio)
Se sei giunto alla lettura di questa pagina o sei un curioso o sei un’abbonato che NON ha disdetto l’abbonamento o NON hai reso le card/cam che ti abbiamo assegnato con l’abbonamento che hai sottoscritto e firmato.
Il ns. consiglio è quello di contattarci e trovare una soluzione TRANSATTIVA o RATEALE alla tua pendenza evitando i costi ed il rischio di un giudizio.
L’azione giudiziale come a seguito dimostrato … non è mai conveniente per l’abbonato inadempiente!
A seguito solo alcune delle numerose Sentenze e Decreti ottenuti … PAGINA SOGGETTA a CONTINUI AGGIORNAMENTI:
12/11/2018 – SENTENZA su OPPOSIZIONE a DECRETO – abbonato NEREO su PADOVA (PD)
Il caso in questione tratta di un abbonato che NON ha disdettato e NON ha reso nei termini previsti dal contratto le card assegnate.
Ai numerosi solleciti di pagamento bonari, anche con offerta di negoziazione e conciliazione l’abbonato ha preferito non pagare, costringendo quindi l’azione Giudiziale.
L’azienda ha quindi ottenuto un Decreto Ingiuntivo. L’abbonato anche a questo ha preferito non pagare anzi si è opposto!
Il Giudice all’evidenza dei documenti, dei contratti e dell’inadempimento non ha potuto che rilevare l’infondatezza dell’opposizione.
Il Giudice ha quindi confermato il Decreto opposto e ha gravato più pesantemente l’abbonato con ulteriori ed importanti spese giudiziali.
Questo comportamento ha determinato che da poche centinaia di euro (primo sollecito bonario di circa 450,00), l’abbonato ha dovuto pagare oltre 4.500,00 oltre al compenso del proprio legale, globalmente circa 7.000,00 euro, conteggiando il tutto secondo tariffe forensi.
15/10/2018 – SENTENZA su OPPOSIZIONE a DECRETO – abbonato MARCO Gdp di TORINO (TO)
Il caso in questione tratta di un abbonato che NON ha disdettato e NON ha reso nei termini previsti dal contratto le card assegnate.
Ai numerosi solleciti di pagamento bonari, anche con offerta di negoziazione e conciliazione ha preferito non pagare, costringendo quindi l’azione Giudiziale.
L’azienda ha quindi ottenuto un Decreto Ingiuntivo.
L’abbonato anche a questo ha preferito non pagare anzi si è opposto con forza, dimenticando però che il contratto ha piena valenza in tutte le sue parti.
Spesso i legali non avendo alcuna altra argomentazione alle palesi omissioni degli abbonati, tentano con l’insostenibile valutazione che il contratto sia gravato da condizioni vessatorie, cosa appunto che è ampiamente superata per il modo e il negozio dello stesso.
Giudici attenti e precisi infatti rilevano che a differenza di tutti gli altri contratti il contratto di DIGITAL SHOP – EuroCOM International S.r.l., consentiva all’abbonato non solo la personalizzazione ma anche, è rispetto del Codice del Consumo e della recente Legge Bersani che ribadiscono l’opportunità di formulare disdetta a mezzo di Raccomandata in un termine congruo per le aziende di poter agire sospendendo il servizio.
Ove non cè disdetta il contratto si intende tacitamente rinnovato e così via fino a disdetta nei termini di Legge.
Anche in questo caso infatti, il Giudice all’evidenza dei documenti, dei contratti e dell’inadempimento non ha potuto che rilevare la grave infondatezza dell’opposizione.
Ha ritenuto il contratto assolutamente NON VESSATORIO, anzi ha altresì giustamente ritenuto che lo stesso sia pienamente valido e l’Abbonato tenuto al pagamento.
Ha inoltre riconosciuto il pieno diritto per l’azienda di formulare offerte per il primo canone a prezzo scontato o sottocosto e la giusta opportunità in fase di rinnovo di rinnovare al pieno prezzo di listino.
Cio precisato il Giudice ha quindi confermato il Decreto opposto e ha gravato più pesantemente l’abbonato con ulteriori ed importanti spese giudiziali.
In questa sentenza il Giudice ha persino allargato e precisato maggiormente le rispettive posizioni delle parti
Questo comportamento ha determinato che da poche centinaia di euro inizialmente e bonariamente pretese, l’abbonato tra Decreto, Opposizione costi e spese del Giudizio versa circa 3.200,00 oltre al compenso del proprio legale, in tutto, secondo tariffe forensi oltre 5.000,00 euro.
24/08/2018 – SENTENZA su OPPOSIZIONE a DECRETO dell’abbonato STEFANO (PD)
Anche in questo caso abbiamo un comportamente altamente scorretto di un abbonato che non aveva reso nei termini previsti a contratto le card assegnate.
Ai solleciti bonari di circa 200,00 euro ha preferito non pagare e si è visto confermare prima con DECRETO INGIUNTIVO, poi con SENTENZA su OPPOSIZIONE a DECRETO INGIUNTIVO il fatto che deve pagare circa 1.200,00 euro oltre le spese per il proprio legale ovvero, secondo tariffe forensi oltre 2500 euro!
Il Giudice come tutti i Giudici che entrano con attenzione nella materia e valutano i documenti prodotti in causa, non possono che confermare i Decreti quando le eccezioni delle controparti sono basate su meri pareri, vessatorietà che non esiste, alcuna prova documentale e solo esempi pratici e concredi di temerarietà.
E’ giusto precisare che il sig. Stefano da circa 200,00 euro che doveva pagare, in conclusione se si considerano anche le spese di Giudizio e la parcella del Suo Legale, ha pagato circa 2.500,00
12 volte in più di quanto poteva definire in via conciliativa con l’azienda!
Tipico orientamento dei GIUDICI – abbonato MAURIZIO da PADOVA (PD)
SENTENZA VITTORIOSA per DIGITAL SHOP nell’Opposizione a Decreto Ingiuntivo
Il caso in questione tratta di un abbonato che NON ha disdetto e NON ha reso la card assegnata godendo della visione e non pagando i canoni.
L’abbonato è stato oggetto di un provvedimento Giudiziale ESECUTIVO. Temerariamente si è opposto perdendo anche in 1° grado.
Il Giudice infatti non ha potuto che rilevare l’infondatezza dell’azione del soggetto ordinando il pagamento del CANONE, della PENALE e degli INTERESSI del 3% oltre il tasso legale.
Ha altresì rilevato che siano dovuti in rimborso delle spese per la CONCILIAZIONE, per l’attività STRAGIUDIZIALE e un’importante compenso per il legale.
E’ giusto precisare che il sig. Maurizio da circa 1.800,00 euro che doveva pagare, in conclusione se si considerano anche le spese di Giudizio e la parcella del Suo Legale, pagherà circa 5.000,00
Più del doppio di quanto poteva definire in via conciliativa con l’azienda!
E’ interessante analizzare nella sentenza come il Giudice sia del parere che:
- l’azienda DIGITAL SHOP di Germano Pasquetto è leggitimamente succeduta alla EuroCOM International S.r.l. con gli atti rogati dal Notaio Roberto Doria in Padova;
- ll contratto di abbonamento non è composto da condizioni vessatorie. La rinnovazione in assenza di disdetta è dovuta oltre che riconfermata necessaria dopo l’emanazione della Legge 40 c.d. BERSANI;
- Sono dovute le penali nella misura di 100 euro per ogni card e cam non rientrata nel termini previsti al contratto;
- Sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato del 3% (come previsto a contratto);
- Sono dovuti i costi e le spese per il recupero dei crediti dell’azienda;
- La prescrizione per l’abbonamento NON è quinquennale ma quella ORDINARIA DECENNALE ex. art. 2946 c.c
- Le condizioni del contratto sono correttamente esposte nel rispetto del codice del consumo, doppiamente firmate a superanento di ogni eccezione di vessatorietà.
CASSAZIONE RIGETTATA per l’abbonato ANTONIO da SAVONA (SV)
Succede raramente di dover ricorrere in appello ma, quando succede è sempre un’ottima opportunità per l’azienda che non manca mai di costituirsi.
E’ questo il caso dove un nostro abbonato che non ha adempiuto ai contratti sottoscritti, erroneamente vittorioso in primo grado si è visto riformare la sentenza PERDENDO nel 2° grado e quindi nel grado di APPELLO vinto quindi dalla DIGITAL SHOP.
Non sazio della perdita l’abbonato ha tentato ancora STAVOLTA in CASSAZIONE ed anche qui ha ovviamente perso!
Ha PERSO quindi anche in CASSAZIONE, il ricorso presentato è, infatti, stato rigettato dal maggior grado di Giudizio, la Suprema Corte di Cassazione.
L’azienda per l’infondatezza delle motivazione ha ritenuto inutile costituirsi.
Avevamo ragione, è successo infatti che la Corte di Cassazione HA RIGETTATO INTEGRALMENTE il ricorso dell’abbonato condannandolo alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato a titolo di sanzione.
L’integralità dei dati e la sentenza della Corte di Cassazione è scaricabile dal sito della Corte ai dati indicati a margine del provvedimento qui rubricato.
Seppur una vincita l’azienda è dispiaciuta dell’accaduto.
Se infatti l’abbonato avesse avuto maggior rispetto ed attenzione per quanto era previsto ai Contratti di Abbonamento sottoscritti, poteva disdire l’abbonamento e rientrare nei termini le Card e le Cam affidate evitando ben 3 gradi di Giudizio e con questo i disagi ed i costi per le azioni Giudiziali che l’hanno visto PERDENTE!
L’abbonato in questione ha preferito spendere MOLTE MIGLIAIA di EURO per vedersi RESPINTO l’APPELLO e il ricorso in CASSAZIONE.
Nel caso non abbiate disdetto l’abbonamento e non abbiate pagato quanto previsto a contratto, non trovare una soluzione bonaria è sbagliato!
Prima o poi l’azione Giudiziale è certo che arriverà e, solo in quel momento si capisce che, a vincere, è sempre l’Avvocato!
Che vinciate o che perdiate, infatti, avrete comunque e solo perso soldi e tempo!
Il lavoro dell’Avvocato va sempre pagato e, se il Giudice accoglie o rigetta la Vs. pretesa, il legale va e, nel caso di perdita secondo tariffe forensi.
E’ meglio definire con un accordo di pagamento RATEALE piuttosto che vedersi pignorare casa, lavoro e beni propri o dei propri famigliari.
SENTENZA tipico orientamento dei GIUDICI – abbonato STEFANO da PADOVA (PD)
Il caso in questione tratta di un abbonato che NON ha disdetto e NON ha reso la card assegnata.
L’abbonato non solo non ha pagato quanto più volte bonariamente ha sollecitato l’azienda ma, temerariamente ha chiamato in causa la DIGITAL per veder accertato che nulla sia dovuto.
Il Giudice non ha potuto che rilevare l’infondatezza della pretesa, ordinando il pagamento del CANONE, della PENALE e degli INTERESSI del 3% oltre il tasso legale.
Ha altresì rilevato che siano dovuti in rimborso delle spese per la CONCILIAZIONE, per l’attività STRAGIUDIZIALE e un’importante compenso per il legale.
Nel calcolo degli interessi e nell’incidenza del canone il Giudice sbagli in difetto.
L’azienda comunque soddisfatta delle precise e chiare motivazioni della sentenza ha ritenuto accettare detto importo a titolo di definizione.
Da rilevarsi che il sig. Stefano da circa 2.200,00 euro si è trovato a pagare in conclusione oltre 3.000,00 euro oltre il compenso per il proprio legale e tutti i costi del procedimento di conciliazione.
In totale verosimilmente un importo doppio di quasi 5.000,00 euro.
E’ interessante come anche questo Giudice come molti altri siamo del parere che:
- il contratto di abbonamento non è composto da condizioni vessatorie. La rinnovazione in assenza di disdetta è dovuta;
- Siano dovute le penali nella misura di 100 euro a card per ogni card e cam non rientrata nel termine del contratto;
- Siano dovuti gli interessi convenzionali nella misura del 3% oltre il tasso legale;
- Siano dovuti i costi e le spese per il recupero dei crediti;
- La prescrizione per detti contratti non sia quinquennale ma quella ordinaria decennale art. 2946 c.c.
L’abbonato in questione ha preferito spendere MOLTE MIGLIAIA di EURO per vedersi RESPINTA la CITAZIONE
Nel caso non abbiate disdetto l’abbonamento e non abbiate pagato quanto previsto a contratto, non trovare una soluzione bonaria è sbagliato!
Prima o poi l’azione Giudiziale è certo che arriverà e, solo in quel momento si capisce che, a vincere, è sempre l’Avvocato!
Che vinciate o che perdiate, infatti, avrete comunque e solo perso soldi e tempo!
Il lavoro dell’Avvocato va sempre pagato e, se il Giudice accoglie o rigetta la Vs. pretesa, il legale va e, nel caso di perdita secondo tariffe forensi.
SENTENZA GDP e TRIBUNALE ORDINARIO – tipico orientamento dei GIUDICI – abbonato CARLO da TERNI (TR)
Il caso in questione tratta di un abbonato che NON ha disdetto e NON ha reso la card assegnata.
L’abbonato non solo non ha pagato quanto più volte bonariamente ha sollecitato l’azienda ma, temerariamente ha chiamato in causa la DIGITAL per veder accertato che nulla sia dovuto oltre che veder risolto il contratto e ristorati i danni per solleciti di pagamento.
Il Giudice di PACE ha respinto tutte le eccezioni dell’abbonato.
Anche il Giudice togato dell’Appello non solo ha confermato la sentenza di primo grado ma ha punito l’abbonato addebitando doppie spese e doppio contributo unificato.
Da rilevarsi che il sig. Carlo da circa 1.900,00 euro ora è tenuto a pagare oltre 5.000,00 oltre il compenso per il proprio legale.
In totale verosimilmente un importo di quasi 7.500,00 euro.
E’ interessante come anche questo Giudice come molti altri siamo del parere che:
- il contratto di abbonamento non è composto da condizioni vessatorie. La rinnovazione in assenza di disdetta è dovuta;
- Siano dovute le penali nella misura di 100 euro a card per ogni card e cam non rientrata nel termine del contratto;
- Siano dovuti gli interessi convenzionali nella misura del 3% oltre il tasso legale;
- L’azienda a fronte della Giacenza delle monitorie ha titolo ad inviare le missive alla famiglia. Alcuna violazione e danno si possono addebitare alla famiglia per contratto sottoscritto ed inadempiuto dal soggetto che temerariamente tace ai numerosi solleciti di pagamento.
L’abbonato in questione ha preferito spendere MOLTE MIGLIAIA di EURO per vedersi RESPINTA la CITAZIONE e il Suo APPELLO
Nel caso non abbiate disdetto l’abbonamento e non abbiate pagato quanto previsto a contratto, non trovare una soluzione bonaria è sbagliato!
Prima o poi l’azione Giudiziale è certo che arriverà e, solo in quel momento si capisce che, a vincere, è sempre l’Avvocato!
Che vinciate o che perdiate, infatti, avrete comunque e solo perso soldi e tempo!
Il lavoro dell’Avvocato va sempre pagato e, se il Giudice accoglie o rigetta la Vs. pretesa, il legale va e, nel caso di perdita secondo tariffe forensi.
DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO (PADOVA)
L’abbonato non ha disdetto l’abbonamento e non ha reso la card/cam assegnata.
Piuttosto che definire bonariamente la problematica ha preferito supportarsi ad un’associazione dei consumatori che lo ha guidato a non pagare contestando illegittimamente la pretesa dell’azienda.
Dopo l’ennesimo sollecito l’azienda stanca di veder disattese le proprie pretese ha affidato mandato giudiziale ottenendo Decreto Ingiuntivo. Da un debito di poco superiore le 500 euro l’abbonato è stato ingiunto a pagare 1.592,00 oltre tassa di registro, precetto e ulteriori incombenze per un importo lordo di oltre 3.200 euro.
DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO (SALERNO)
Il decreto Ingiuntivo ottenuto nel Dicembre 2015 è riferito ad un abbonato inadempiente che non aveva disdetto l’abbonamento e non aveva rientrato le card/cam assegnate.
Ai numerosi solleciti di pagamento aveva preferito contestare senza fondamento e senza fornire prova di adempimento.
Anche l’incarico bonario e transattivo affidato ai ns. legali non aveva portato ad una definizione.
Stante l’inadempimento l’azienda pur offrendo più strumenti ADR e ODR per la definizione della controversia ha dovuto affidare incarico giudiziale ottenendo ovviamente l’emissione di un Decreto Ingiuntivo e concludendo con l’incasso integrale di quanto spettante.
Ottenuto il Decreto Ingiuntivo l’abbonato a fronte delle prove documentali ha ovviamente desistito da un’opposizione che sicuramente avrebbe avuto come unica conseguenza ulteriori oneri e spese a proprio ed esclusivo carico.
Procastinare la definizione è quindi costato caro in quanto, l’abbonato, anzichè pagare i circa 1.200 euro inizialmente dovuti, è stato costretto a saldare tutto e quanto oltre alle spese ed ai costi del giudizio ovverosia un’importo di oltre il doppio … quasi 2.500 euro.
DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO (PADOVA)
Il decreto Ingiuntivo emesso di cui sopra è riferito ad un abbonato inadempiente che aveva accumulato un importo da riconoscere alla DIGITAL SHOP (già EuroCOM International S.r.l.) pari ad 1.050, 00 euro. Purtroppoai numerosi solleciti di pagamento dell’azienda anche finalizzati alla concessione di un piano dilazionatorio questo non ha risposto costringendo la ditta ad affidare mandato giudiziale.
Ottenuto il Decreto Ingiuntivo con la formula di provvisoria esecutività il legale ha notificato il precetto con la conclusione che l’utente anzichè pagare l’importo di 1.050 euro si è visto costretto pagare quasi 2.500 euro.
Non è mai conveniente per nessuno procastinare il dovuto o non definire la propria posizione.
Oggi poi che i Giudici possono altresì chiamati a pronunciarsi ex art. 96 c.p.a. (lite temeraria) e 642 c.p.c. provvisoria esecutività, l’abbonato inadempiente ha la certezza che quanto dovuto sarà gravato di costi e spese possono arrivare a determinare il moltiplicarsi dell’importo dovuto, il fermo giudiziale degli autoveicoli, la trascrizione e/o pignoramento immobiliare e/o l’esecuzione presso il proprio posto di lavoro o dei beni rinvenuti presso l’abitazione.
Citazione persa dal Cliente – vittoria DIGITAL su PENALI e SPESE
La sentenza in esame è frutto di un’azione civile intentata dall’Abbonato nei confronti della EuroCOM International S.r.l. (ora Digital Shop di Pasquetto Germano).
L’abbonato era stato oggetto di numerosa attività monitoria relativa al fatto che NON aveva rientrato le CARD e CAM assegnate nei termini del contratto di abbonamento sottoscritto.
Temerariamente pur di ricavare un indebito vantaggio questo è arrivato persino ad inventare un falso problema di ricezione delle emittenti che MAI aveva lamentato in corso dell’abbonamento.
Ad avvallo di ciò è arrivato a chiedere ed ottenere TESTIMONIANZA di un teste che ovviamente è stato ritenuto infondato e privo di valenza per una serie di importanti motivazioni.
Il Giudice infatti anche in fase di interpello ha potuto ottenere riconferma dell’inattendibilità oltre al fatto che mai l’abbonato aveva lamentato disservizi in corso di abbonamento.
La sentenza Giudice di Pace come in numerose altre sentenze, per quanto prodotto e le prove fornite dall’azienda non ha potuto che decretare la responsabilità dell’abbonato.
L’azione quindi intentata dall’abbonato nei confronti dell’azienda ha visto la condanna dell’abbonato al pagamento delle PENALI oltre che dell’ATTIVITA’ MONITORIA dell’azienda unitamente alle le spese ed ai costi del giudizio.
Per le attività esperite dagli Avvocati, da un debito iniziale di poco più di 300 euro, l’abbonato per sua inerzia è costretto al pagamento di oltre 1.300 euro oltre alle spese e gli onorari del proprio legale … oltre 2.500,00 euro.
Ovviamente come per tutte le sentenze qui postate ove l’abbonato ha avuto torto e quindi sentenza negativa è altresì costretto al pagamento delle spese e dei costi per il proprio legale.
La sentenza in esame è l’emissione di un D.I. (Ricorso per Decreto Ingiuntivo) depositato dalla EuroCOM International S.r.l. (ora Digital Shop di Pasquetto Germano) ovviamente non opposto in quanto l’utente NON ha ne disdetto ne rientrato la card assegnata nei termini del contratto di abbonamento sottoscritto.
Il Giudice di Pace come in numerose altre sentenze, relativamente al deposito dei documenti contrattuali e del fascicolo ha infatti emesso decreto provvisoriamente esecutivo, addebitando a controparte CANONE e PENALE ed i previsti interessi del 3% oltre il tasso legale unitamente alle le spese ed ai costi del giudizio.
Stante le numerose ed onerose fasi del giudizio che hanno costretto ad attività di indagini, precetto e pignoramenti ecc, da un debito iniziale di poco più di 900,00 euro inclusivo di attività monitoria dell’azienda, l’abbonato per sua inerzia è costretto al pagamento di circa 4.000,00 euro.
Ovviamente come per tutte le sentenze qui postate ove l’abbonato ha avuto torto e quindi sentenza negativa è altresì costretto al pagamento delle spese e dei costi per il proprio legale.
La sentenza in esame è l’emissione di un D.I. (Ricorso per Decreto Ingiuntivo) depositato dalla EuroCOM International S.r.l. (ora Digital Shop di Pasquetto Germano).
L’abbonato in questo caso, guidato dal proprio Avvocato ha prodotto una disdetta falsa e non ha dato prova poi da sottoporre a verificazione postale per quanto alla disdetta mai effettuata.
Per tale motivo il Giudice di Pace come in numerose altre sentenze, relativamente al deposito dei documenti contrattuali e del fascicolo ha infatti emesso decreto provvisoriamente esecutivo, addebitando a controparte CANONE e PENALE ed i previsti interessi del 3% oltre il tasso legale unitamente alle le spese ed ai costi del giudizio.
Come conseguenza all’Opposizione ed al rigetto della domanda dell’abbonato è stato gravato di maggiori spese e costi di giudizio.
La pretesa dell’EuroCOM International S.r.l. (ora Digital Shop di Pasquetto Germano) era inizialmente pari a circa euro 1.000,00.
Come conseguenza alla pesante attività giudiziale ed alle successive fasi di precetto oltre alle diverse attività esperite dagli Avvocati, l’abbonato per sua inerzia è stato costretto al pagamento di oltre 5.000,00 euro.
Ovviamente come per tutte le sentenze qui postate ove l’abbonato ha avuto torto e quindi sentenza negativa è altresì costretto al pagamento delle spese e dei costi per il proprio legale.
La sentenza in esame è frutto di una CITAZIONE dell’abbonato con sentenza di primo grado poi riformata dall’Appello a favore dell’azienda per quanto alle penali per il mancato rientro della CAM e delle CARD assegnate.
L’abbonato in questo caso avendo disdetto l’abbonamento ha comunque trattenuto la CAM godendone la visione ma essendo tenuto al pagamento della penali, degli interessi e delle spese di giudizio.
La pretesa della EuroCOM International S.r.l. (ora Digital Shop di Pasquetto Germano) era pari a circa euro 800,00.
L’abbonato per la scelta di azionarsi in giudizio ha dovuto pagare circa euro 1.500,00. Oltre a ciò come per tutte le sentenze qui postate ove l’abbonato ha avuto torto e quindi sentenza negativa è stato costretto anche al pagamento delle spese e dei costi per il proprio legale in tutto oltre 3.000,00 euro.
La sentenza in esame è l’emissione di un D.I. (Ricorso per Decreto Ingiuntivo) depositato dalla EuroCOM International S.r.l. (ora Digital Shop di Pasquetto Germano).
Il legale dell’abbonato ha ben pensato di guidare il Suo assistito all’OPPOSIZIONE.
La SENTENZA è stata ovviamente NEGATIVA in quanto è documentale che l’utente NON avendo disdetto e reso la card assegnata nei termini del contratto era tenuto al pagamento.
La pretesa in via stragiudiziale dell’azienda era pari a circa 600,00 euro.
Il Giudice di Pace come in numerose altre sentenze, relativamente al deposito dei documenti contrattuali e del fascicolo ha infatti aveva emesso decreto provvisoriamente esecutivo che primariamente era pari a circa 1200,00 euro.
L’opposizione ha portato la spesa dovuta dall’abbonato per CANONE e PENALE oltre i previsti interessi ed i costi del giudizio ad euro 2.000,00.
Ovviamente come per tutte le sentenze qui postate ove l’abbonato ha avuto torto e quindi sentenza negativa è altresì costretto al pagamento delle spese e dei costi per il proprio legale in tutto pertanto l’abbonato ha sborsato oltre 3.000,00 euro.
La sentenza in esame è l’emissione di un D.I. (Ricorso per Decreto Ingiuntivo) depositato dalla EuroCOM International S.r.l. (ora Digital Shop di Pasquetto Germano) ovviamente non opposto in quanto l’utente NON ha ne disdetto ne rientrato la card assegnata nei termini del contratto di abbonamento sottoscritto.
Il Giudice di Pace come in numerose altre sentenze, relativamente al deposito dei documenti contrattuali e del fascicolo ha infatti emesso decreto provvisoriamente esecutivo, addebitando a controparte CANONE e PENALE ed i previsti interessi del 3% oltre il tasso legale unitamente alle le spese ed ai costi del giudizio.
In fase di precetto e delle conseguenti attività esperite dagli Avvocati, da un debito iniziale di poco più di 100,00 euro, l’abbonato per sua inerzia è stato costretto al pagamento di oltre 2.500,00 euro e ciò per le numerose e diverse attività di esecuzione attivate dagli avvocati e dai professionisti incaricati dall’Azienda.
Ovviamente come per tutte le sentenze qui postate ove l’abbonato ha avuto torto e quindi sentenza negativa è altresì costretto al pagamento delle spese e dei costi per il proprio legale.
La sentenza in esame è frutto di un’azione civile intentata dall’Abbonato nei confronti dellaEuroCOM International S.r.l. (ora Digital Shop di Pasquetto Germano).
L’abbonato che NON ha ne disdetto ne rientrato la CAM assegnata nei termini del contratto di abbonamento sottoscritto ha poi come per tutti i casi delle CAM potuto godere della visione per molti anni senza pagare i dovuti canoni.
La sentenza Giudice di Pace come in numerose altre sentenze, per quanto prodotto e le prove fornite dall’azienda non ha potuto che decretare la responsabilità dell’abbonato.
L’azione quindi intentata dall’abbonato nei confronti dell’azienda ha visto la condanna dell’abbonato al pagamento dei CANONI, della PENALE e dei previsti interessi del 3% oltre il tasso legale unitamente alle le spese ed ai costi del giudizio.
Per le attività esperite dagli Avvocati, da un debito iniziale di poco più di 2.400 euro, l’abbonato per sua inerzia è stato costretto al pagamento di oltre 4.000,00 euro e ciò per le numerose e diverse attività di esecuzione attivate dagli avvocati e dai professionisti incaricati dall’Azienda. Ovviamente come per tutte le sentenze qui postate ove l’abbonato ha avuto torto e quindi è altresì costretto al pagamento delle spese e dei costi per il proprio legale, nella globalità ha sborsato circa 6.000,00 euro.
La sentenza in esame è l’emissione di un D.I. (Ricorso per Decreto Ingiuntivo) depositato dalla EuroCOM International S.r.l. (ora Digital Shop di Pasquetto Germano) ovviamente non opposto in quanto l’utente NON ha ne disdetto ne rientrato la card assegnata nei termini del contratto di abbonamento sottoscritto.
Il Giudice di Pace come in numerose altre sentenze, relativamente al deposito dei documenti contrattuali e del fascicolo ha infatti emesso decreto provvisoriamente esecutivo, addebitando a controparte CANONE e PENALE ed i previsti interessi del 3% oltre il tasso legale unitamente alle le spese ed ai costi del giudizio.
In fase di precetto e delle conseguenti attività esperite dagli Avvocati, da un debito iniziale di poco più di 900,00 euro inclusivo di numerosa attività monitoria dell’azienda, l’abbonato per sua inerzia è stato costretto al pagamento di oltre 1.800,00 euro e ciò per le numerose e diverse attività di esecuzione attivate dagli avvocati e dai professionisti incaricati dall’Azienda. Ovviamente come per tutte le sentenze qui postate ove l’abbonato ha avuto torto e quindi sentenza negativa è altresì costretto al pagamento delle spese e dei costi per il proprio legale in tutto oltre 3.600,00 euro.
La sentenza in esame è l’emissione di un D.I. (Ricorso per Decreto Ingiuntivo) depositato dalla EuroCOM International S.r.l. (ora Digital Shop di Pasquetto Germano) ovviamente non opposto in quanto l’utente NON ha ne disdetto ne rientrato la card assegnata nei termini del contratto di abbonamento sottoscritto.
Il Giudice di Pace come in numerose altre sentenze, relativamente al deposito dei documenti contrattuali e del fascicolo ha infatti emesso decreto provvisoriamente esecutivo, addebitando a controparte CANONE e PENALE ed i previsti interessi del 3% oltre il tasso legale unitamente alle le spese ed ai costi del giudizio.
In fase di precetto e delle conseguenti attività esperite dagli Avvocati, da un debito iniziale di poco più di 600,00 euro, l’abbonato per sua inerzia è stato costretto al pagamento di oltre 4.000,00 euro e ciò per le numerose e diverse attività di esecuzione attivate dagli avvocati e dai professionisti incaricati dall’Azienda. Ovviamente come per tutte le sentenze qui postate ove l’abbonato ha avuto torto e quindi sentenza negativa è altresì costretto al pagamento delle spese e dei costi per il proprio legale, nella globalità un costo di oltre 5.000,00 euro.
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